Deleghe ed autentiche
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Servizio attivo
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini.
Descrizione
Le deleghe: E’ il procedimento, per il quale si incarica una terza persona ad agire in nostra vece, in alcune condizioni la firma del delegante può essere autenticata anche dall’addetto allo sportello dell’ufficio anagrafe incaricato dal Sindaco.
Autenticazione della firma: Consiste nell'attestazione dell’autenticità della firma, in calce ad una istanza da produrre a soggetti privati o a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Possono essere autenticate esclusivamente le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e le istanze da produrre a soggetti privati. Per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e le istanze presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori/concessionari di pubblico servizio non è prevista l’autentica di firma. Queste ultime vanno presentate e firmate dall’interessato direttamente presso l’ufficio che deve riceverle, previa identificazione tramite un documento valido, oppure datate, firmate e spedite all’ufficio preposto a mezzo posta o tramite un incaricato munito di delega, unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Autenticazione della copia di documenti: L’autenticazione della copia di documenti è una dichiarazione di conformità di una copia al suo originale. L’autenticazione può essere effettuata, dietro esibizione del documento originale e della fotocopia integrale dell’atto stesso, dall’incaricato del Sindaco, dal notaio, dal cancelliere e dal segretario comunale. L’autentica può anche essere fatta:
• dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento;
• dal pubblico ufficiale che detiene l’originale;
• dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento.
Autenticazione di fotografie: Il cittadino che intende autenticare una fotografia deve presentarsi agli sportelli anagrafici del Municipio con una foto recente, non antecedente ai sei mesi, ed un documento di riconoscimento in corso di validità. Le foto da legalizzare devono essere inoltre in formato tessera, su fondo chiaro, posa frontale, a capo scoperto, ad eccezione dei soggetti esentati per motivi religiosi. I tratti del viso devono essere comunque ben visibili, senza occhiali scuri. Le foto legalizzate o autenticate non costituiscono documenti.
Come fare
Per ottenere l'autenticazione è necessario presentarsi personalmente in Comune portando con sé:
- un documento di riconoscimento valido
- la documentazione in originale
- la copia da autenticare
- le marche da bollo (se previste).
Cosa serve
Per attivare il servizio bisogna recarsi allo sportello con la richiesta e la documentazione prevista:
- Per i cittadini italiani: documento di identità in corso di validità
- Per i cittadini stranieri: il passaporto ed il permesso di soggiorno;
- Per i cittadini comunitari: l’attestato di soggiorno, unitamente al passaporto o altro documento di identità valido.
Cosa si ottiene
Autenticazione o delega richiesta
Tempi e scadenze
Tempi di risposta: a vista, su richiesta
1
Quanto costa
Marca da € 16,00 (da acquistare presso le tabaccherie) e pagamento € 0,52 presso lo sportello. Nei casi in cui è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi Tab. Allegato B del Decreto Presidente Repubblica n. 642 del 26/10/72, è previsto il solo pagamento di € 0,26 presso lo sportello.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Graduatorie di accesso
L’incaricato del Sindaco non è un notaio, può autenticare la firma soltanto in atti le cui conseguenze sono previste dalla legge: non rientra nelle sue competenze l’autentica della firma sulle espressioni di volontà, quali ad es. disposizioni testamentarie e rinunce, atti e negozi tra privati, ad eccezione di espressioni di volontà che possano essere ricomprese in istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione, di quelle previste per legge (es. atti per i quali il codice di procedura penale prevede l’autenticazione di firma da parte del pubblico ufficiale, quietanze, liberatorie per assegni richiamati o protestati, dichiarazioni di vendita di beni mobili registrati).
L’incaricato del Sindaco non autentica sottoscrizioni di dichiarazioni in lingua straniera. La firma degli ufficiali d’anagrafe e di stato civile e incaricati del Sindaco per certificati, estratti, autentiche di firma da far valere all’estero (anche davanti ad un’Autorità consolare straniera presente sul territorio italiano), deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
La legalizzazione delle firme dei notai, funzionari di cancelleria e ufficiali giudiziari rientra nella competenza della Procura della Repubblica.